AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTITORI
L’investimento in equity crowdfunding, essendo strettamente collegato al finanziamento di start-up e le PMI innovative, gode di alcuni sgravi fiscali. In particolare sono previste detrazioni fiscali per le persone fisiche e crediti di imposta per le persone giuridiche, che si sono evolute nel corso del tempo.
Tali agevolazioni per l’equity crowdfunding «sono previste dall’art. 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative).
A seguito dell’intervento della legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 66-69), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni è pari al 30%, autorizzata dalla Commissione Europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.
Per soggetti IRPEF, l’incentivo si concretizza in una detrazione dall’imposta lorda pari (dal 1° gennaio 2017) al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di 1.000.000 di Euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 300.000 Euro anno. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi».
Per ottenere tali agevolazioni sarà necessario che l’investitore, nella propria dichiarazione dei redditi, richieda «alla start-up copia di una serie di documenti e certificazioni che questi dovrà produrre in sede di redazione del modello Unico, trai quali: certificazione che attesti il rispetto dei limiti massimi per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l’investimento; piano di investimento della start-up, contenente le informazioni dettagliate sull’oggetto della propria attività, sui prodotti e sull’andamento (attuale o previsto) delle vendite e dei profitti».
«I soggetti IRES, invece, godono di una deduzione dal reddito pari (sempre dal 1° gennaio 2017) al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di Euro e comporta, quindi (considerando l’aliquota IRES al 24%), un risparmio IRES massimo all’anno di 129.600 Euro. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare».
Oltre ai suddetti incentivi, ve ne sono anche altri specifici previsti per il solo 2019 (previa autorizzazione della Commissione Europea).
In particolare, per le start-up innovative gli sgravi fiscali per il 2019 possono arrivare addirittura al 40% e al 50%. Nello specifico, il comma 218 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018 ha innalzato dal 30% al 40% le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start-up innovativa ed ha altresì aumentato dal 30% al 50% le aliquote dei soggetti IRES nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative a condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni.
Per quanto riguarda le PMI innovative, la Commissione Europea ha recentemente «reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio» di tali società. «La misura assegna alle persone fisiche che investono in una PMI innovativa una detrazione dall’imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di Euro; alle persone giuridiche spetta invece una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES anche in questo caso pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di Euro».
AGEVOLAZIONI PER LE STARTUP
Alle start-up innovative, oltre alla possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso portali on line (equity crowdfunding) sono consentite le seguenti ulteriori agevolazioni:
- esenzioneda imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione al registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio;
- agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti o collaboratori remunerati attraverso strumenti finanziari (ad es. stock option): le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o diritti di opzione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei destinatari;
- credito d’imposta del 35% sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato fino a un massimo di 200mila euro annui per ogni impresa;
- facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di cosiddetto “rinvio a nuovo” delle perditee, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, facoltà di differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;
- facoltà di utilizzare, per le start-up innovative costituite in forma di s.r.l., istituti ammessi solo nelle s.p.a., in particolare, la libera determinazione dei diritti attribuiti ai socio l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioniqualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);
- facoltà di emettere strumenti finanziariforniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci;
- sostegno all’internazionalizzazione, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia;
- maggiori possibilità nella gestione della crisi nell’impresastart-up innovativa e nell’attività di controllo;
- possibilità di assumere personalecon contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi prorogabili di altri 12 mesi (arrivando quindi complessivamente a 48 mesi);
- accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
AGEVOLAZIONI PER LE PMI INNOVATIVE
Per le PMI innovative si prevedono le seguenti agevolazioni:
- Esonero dall’imposta di bollo
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria con particolare riguardo alla creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti; alla possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; alla possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e all’offerta al pubblico di quote di capitale.
- Facilitazioni nel ripianamento delle perdite tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo.
- Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo.
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale dei propri collaboratori (Es.: stock option) e dei fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
- Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e persone giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, tali incentivi si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato.
- Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
- Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE.